La elezione del Presidente e della Giunta avviene a scrutinio segreto allorché ciò sia richiesto e approvato, per alzata e seduta, dalla maggioranza
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La elezione del Presidente e della Giunta avviene a scrutinio segreto allorché ciò sia richiesto e approvato, per alzata e seduta, dalla maggioranza
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2. Nello scrutinio palese i voti sono espressi per alzata di mano, per divisione nell'aula o per votazione nominale.
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1. L'assemblea e le commissioni votano normalmente per alzata di mano, a meno che sia richiesta la votazione nominale o la votazione per scrutinio
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richiesta una votazione, questa ha luogo per alzata di mano.
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1. Il voto per alzata di mano in assemblea è soggetto a controprova mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, se ne viene fatta
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, sentiti un oratore contro e uno a favore, nonché il Governo, ove ne faccia richiesta, delibera per alzata di mano.
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fare per alzata di mano per espressa disposizione del regolamento.
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4. Il Presidente può sempre disporre, per agevolare il computo dei voti in assemblea, che una votazione la quale dovrebbe aver luogo per alzata di
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discussione per alzata di mano.
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discussione, dichiara doversi passare ai voti, e prima che egli abbia invitato l'assemblea o la commissione a votare per alzata di mano.
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richiesto rispettivamente da dieci o tre deputati e l'assemblea o la commissione stia per procedere ad una votazione per alzata di mano.
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consultare l'assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.
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condizioni di funzionamento interno della Camera e su tutti quegli argomenti per i quali il regolamento prescrive votazioni per alzata di mano o per
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titolo. La Camera, sentiti un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano.
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discussione per alzata di mano.
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Presidente iscrive la questione all'ordine del giorno e l'assemblea, sentiti un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano.
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decide per alzata di mano, sentiti un oratore contro e uno a favore per non più di dieci minuti ciascuno.
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più di quindici minuti ciascuno. Se l'assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su questi richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano.
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del giorno della seduta successiva; se vi è opposizione, la Camera sentiti un oratore contro e uno a favore, vota per alzata di mano. Alla votazione non
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Votazioni per alzata di mano e controprova
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2. L'assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che quindici senatori chiedano la votazione nominale e venti quella a scrutinio segreto.
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4. La controprova delle votazioni per alzata di mano può essere fatta mediante divisione dei votanti nelle due opposte parti dell'aula.
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5. Sulla questione pregiudiziale, anche se sollevata con più proposte diversamente motivate, si effettua un'unica votazione, che ha luogo per alzata
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3. Ove il Senato sia chiamato dal Presidente a decidere su tali richiami, la votazione si fa per alzata di mano.
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1. I voti in assemblea sono espressi: per alzata di mano, per votazione nominale, o a scrutinio segreto. La votazione nominale può effettuarsi con
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deliberi, senza discussione, per alzata di mano.
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alzata di mano.
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1. Ciascun senatore, prima di ogni votazione per alzata di mano, può annunciare il proprio voto, senza specificarne i motivi, dichiarando soltanto se
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d'urgenza può autorizzare, con votazione per alzata di mano, la commissione stessa a riferire oralmente.
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1. Le votazioni che dovrebbero aver luogo per alzata di mano sono effettuate con procedimento elettronico quando il Presidente lo ritenga opportuno
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votazione, questa ha luogo per alzata di mano.
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2. L'assemblea delibera sulle singole domande, senza discussione, per alzata di mano; sono ammesse le dichiarazioni di voto con le modalità e nei
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1. Le votazioni da effettuarsi mediante dispositivo elettronico, salvo quelle per alzata di mano, non possono essere indette se non siano trascorsi
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2. Si fa altresì ricorso al procedimento elettronico ogniqualvolta sia richiesta la controprova di una votazione per alzata di mano. Tale controprova
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2. Si presume che l'assemblea sia sempre in numero legale per deliberare; tuttavia se, prima della indizione di una votazione per alzata di mano
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Governo ed uno dei proponenti, decide, senza discussione, con votazione per alzata di mano, fissando, se necessario, la seduta supplementare ai sensi del
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commissione di presentare le opportune proposte, l'assemblea delibera per alzata di mano senza discussione.
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alzata di mano.
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decide l'assemblea con votazione per alzata di mano, dopo l'intervento di non più di un oratore per gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno. Il
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minuti, mette ai voti la proposta sulla quale l'assemblea delibera per alzata di mano.
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successiva alla riunione della conferenza. Se, peraltro, all'atto della comunicazione, un senatore chiede di discuterne, l'assemblea decide per alzata di
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senatori. Ove l'assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su tale proposta, la votazione si fa per alzata di mano dopo l'intervento di non più di
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essere avanzata da ciascun senatore e su di essa l'assemblea delibera per alzata di mano senza discussione.
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formulazione del testo. Sulla richiesta l'assemblea delibera per alzata di mano, senza discussione. Se la richiesta è accolta, il disegno di legge viene
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presidente della commissione competente o da otto senatori la dichiarazione d'urgenza, il Senato delibera per alzata di mano. La discussione sulla domanda
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argomenti fissato nel calendario. Le anzidette deliberazioni sono adottate con votazione per alzata di mano, dopo che abbia parlato non più di un oratore
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