L' approvazione della proposta produce l'abrogazione della norma o dell'atto oggetto di referendum.
diritto
La revisione o l'abrogazione, totale o parziale dello Statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati
diritto
Un' iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio regionale, non può essere rinnovata nel corso della stessa legislatura.
diritto
La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha efficacia se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il
diritto
Il Presidente, sentita la Giunta, può ritardare l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data della
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Il referendum per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale è indetto quando lo richiedano almeno cinquantamila elettori della Regione
diritto
Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello Statuto, può essere presa se non sia trascorso almeno un anno
diritto
Non è ammesso il referendum per l'abrogazione di norme regolamentari meramente esecutive di norme legislative, se la proposta non riguarda anche
diritto
E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale, quando lo richiedano ventimila elettori
diritto
Non è ammesso il referendum per l'abrogazione di disposizioni dello Statuto, di leggi tributarie e di bilancio. Non è ammesso inoltre il referendum
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Non è ammesso referendum per l'abrogazione di leggi di bilancio, di leggi tributarie e relativi provvedimenti di esecuzione; sull'esistenza di motivi
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Il Presidente della Giunta regionale indìce referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale o di un
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Abrogazione dello Statuto
diritto
La proposta di abrogazione segue la stessa procedura della proposta di revisione. L'abrogazione deve essere votata contestualmente alla approvazione
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deliberare la abrogazione totale o parziale di una legge regionale o di un provvedimento della Regione.
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Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di un atto amministrativo di interesse generale di
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Modifica e abrogazione dello Statuto
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Annullamento o abrogazione di leggi regionali
diritto
La modifica e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione.
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Per l'iniziativa e il procedimento di modifica e di abrogazione si applicano le disposizioni dettate dallo Statuto per le leggi regionali.
diritto
La delibera di abrogazione dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla delibera di approvazione di un nuovo Statuto.
diritto
E` indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un regolamento regionale quando lo richiedono
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Revisione e abrogazione dello Statuto
diritto
Non può, mediante referendum, essere decisa l'abrogazione di norme regolamentari meramente esecutive di norme legislative, se la proposta non
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Non può, mediante referendum, essere decisa l'abrogazione di leggi regionali tributarie e di bilancio. Non è ammesso altresì referendum abrogativo
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Il Presidente della Giunta regionale indìce referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale o di un
diritto
L'approvazione della proposta produce l'abrogazione delle norme oggetto di referendum.
diritto
La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto, adottata con le stesse modalità di cui ai precedenti commi, non è valida se non è accompagnata
diritto
Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio, indìce referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale
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E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, quando lo richiedano almeno: - 50.000 elettori
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, purché sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto e dell'ultima modifica. Non si può procedere ad abrogazione totale dello
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Revisione e abrogazione dello Statuto
diritto
La revisione e l'abrogazione delle norme del presente Statuto sono regolate dalle medesime disposizioni che ne disciplinano l'approvazione.
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E` indetto referendum popolare per l'abrogazione, totale o parziale, di leggi regionali, di regolamenti e di provvedimenti amministrativi di
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Il referendum non è ammesso per l'abrogazione di norme dello Statuto, di leggi tributarie e di bilancio, di regolamento interno del Consiglio, di
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E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, quando ne facciano richiesta cinquantamila
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Un'iniziativa di revisione o abrogazione respinta dal Consiglio regionale non può essere rinnovata se non sia trascorso un anno dalla reiezione.
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Nessuna iniziativa per la revisione e l'abrogazione dello Statuto può essere presa se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello
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La revisione e l'abrogazione del presente Statuto hanno luogo attraverso leggi deliberate e approvate a norma delle disposizioni del comma secondo
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E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, quando lo richiedano almeno: - ottomila
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La decisione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il
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La legge di revisione o di abrogazione dello Statuto è inviata al Governo entro cinque giorni dall'approvazione ed è promulgata dal Presidente della
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Non è ammesso referendum per l'abrogazione: di leggi di bilancio; di leggi tributarie; di leggi urbanistiche approvate con la maggioranza dei due
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E` indetto referendum popolare per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale quando ne facciano richiesta un ventesimo degli iscritti
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Parlamento, ovvero di abrogazione in seguito a referendum, la questione relativa ai provvedimenti conseguenziali da adottare viene iscritta all'ordine
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