Art. 56.
diritto
Art. 56
diritto
E` improponibile il referendum relativo a provvedimenti amministrativi nelle materie escluse a norma degli articoli 55 e 56.
diritto
Art. 56.
diritto
Art. 56.
diritto
Art. 56.
diritto
Art. 56.
diritto
Art. 56.
diritto
Art. 56.
diritto
Art. 56.
diritto
Art. 56.
diritto
Art. 56.
diritto
Il diritto di iniziativa e quello di richiesta del referendum si esercitano in conformità di quanto previsto nel precedente articolo 56.
diritto
Art. 56.
diritto
Art. 56.
diritto
Art. 56.
diritto
Art. 56.
diritto
Art. 56.
diritto
Art. 56.
diritto
Il Senato non può discutere né deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno, tranne i casi previsti dal comma 4 dell'articolo 56 e
diritto