Art. 39.
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L'iniziativa dei provvedimenti amministrativi di carattere generale di rilevante importanza, di cui all'articolo 39, appartiene ai soggetti indicati
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consiliari di cui all'articolo 39; g) deliberare in materia di liti, attive e passive, rinunzie e transazioni; h) adottare i provvedimenti amministrativi non
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6. I pareri di cui al presente articolo sono espressi nei termini e con le modalità stabiliti nel precedente articolo 39 e sono stampati in allegato
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proprio parere entro i termini indicati nell'articolo 39, che decorrono dalla data della richiesta.
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