Rimangono salve, per le azioni popolari e le impugnative consentite agli elettori, le norme dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, e
diritto
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, modificato dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1147.
diritto
1966, n. 1147. Per essi non è necessario il ministero di procuratore o di avvocato. Gli atti relativi sono redatti in carta libera e sono esenti dalla
diritto
amministrativi per il contenzioso elettorale di cui alla legge 23 dicembre 1966, n. 1147, sono collocati, a decorrere dall'entrata in vigore della
diritto