di figli minori, fissa la udienza di comparizione davanti al giudice istruttore entro un termine non superiore ad un anno.
L'ordinanza con la quale il presidente fissa la udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura dell'attore al convenuto
Il presidente del tribunale fissa con decreto il giorno della comparizione dei coniugi davanti a sé e il termine per la notificazione del ricorso e
fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a questo. L'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore a
protrarsi ininterrottamente da almeno cinque anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di