Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, rimangono in vigore in quanto non modificate dalla presente legge.
diritto
I turni di lavoro di cui all'articolo 16 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono stabiliti dalla commissione e in nessun caso possono essere
diritto
criteri di cui al quarto comma dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
diritto
La commissione per il collocamento, di cui all'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è costituita obbligatoriamente presso le sezioni
diritto
commissione di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
diritto
di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.
diritto