dichiara l’illegittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 1 e 4 della legge 13 agosto 1959, n. 904, in riferimento all’art. 81
norme contenute nei due articoli della legge 13 agosto 1959, n. 904, con la norma del quarto comma dell’art. 81, che dispone l’obbligo del legislatore
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 della legge 13 agosto 1959, n. 904, promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1964
” – art. 1 legge 13 agosto 1959, n. 904).
legge 13 agosto 1959, n. 904, intitolata: “Sistemazione, miglioramento e adeguamento delle strade statali di primaria importanza ed integrazione di
un apogeo di 904 chilometri ed un perigeo di 187, hanno battuto ogni record di altezza e di durata in volo.