4) l’infondatezza della seconda questione di costituzionalità risulterebbe dal fatto che la legge impugnata, lungi dal poter essere qualificata una
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3. – Pertanto la questione di costituzionalità, che la Corte deve esaminare, si può dire sia soltanto quella che sorge dall’asserito contrasto delle
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2) il problema che è al fondo della questione di costituzionalità sollevata dal Consiglio di Stato, sarebbe quello dell’interpretazione dell’art. 81
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state pronunciate per leggi regionali e che esse, perciò, non hanno deciso la sollevata questione di costituzionalità, nei confronti dell’art. 81, ma
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. Ora, tralasciando di esaminare il punto se, anche così interpretata, la legge dia luogo a una questione di costituzionalità, sta di fatto che le spese
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1. – Va dichiarata in primo luogo la non fondatezza della questione di costituzionalità dell’art. 4 della legge, sollevata in riferimento all’ultimo
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