9. – Niente di tutto questo è dato ritrovare nella legge impugnata, la quale, senza alcuna indicazione dei mezzi di copertura, si è limitata ad
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contestato né condizionato all’indicazione di una “copertura”, stante che alla spesa si fa fronte mediante le entrate ordinarie del bilancio dello Stato
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copertura, prevista dagli artt. 11 e 21 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, fosse conforme alla Costituzione, ma si limitò ad affermare che, non avendo
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e allo spirito della Costituzione. Che la limitazione dell’obbligo della “copertura” al solo esercizio in corso si riduca in una vanificazione dell
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casi nei quali le spese nuove o maggiori vengono deliberate senza riferimento ai mezzi di copertura, mediante il rinvio alla iscrizione loro nei
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8. – Si deve pertanto affermare, meglio precisando l’ora citata giurisprudenza, che l’obbligo della “copertura” deve essere osservato dal legislatore
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infondatezza facendo riferimento a numerose sentenze di questa Corte che hanno escluso che i mezzi di copertura di una nuova e maggiore spesa possano essere
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di ricorrere, nei confronti della copertura di spese future, oltre che ai mezzi consueti, quali nuovi tributi o l’inasprimento di tributi esistenti, la
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spesa per la quale la legge, che l’autorizza, non indichi i mezzi per farvi fronte, non può trovare la sua copertura mediante l’iscrizione negli stati
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norma dell’art. 4 offre la riprova della mancanza di “copertura” della spesa e, pertanto, si pone in violazione anch’essa del quarto comma dell’art. 81
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