Le indennità per inabilità temporanea sono pagate in via posticipata a periodi non eccedenti i sette giorni.
Il datore di lavoro non può rifiutarsi di fare anticipazioni sull'indennità per inabilità temporanea quando ne sia richiesto dall'Istituto
In caso di ricovero in un istituto di cura, l'Istituto assicuratore ha facoltà di ridurre di un terzo l'indennità per inabilità temporanea.
Si considera come inabilità temporanea assoluta la conseguenza di un infortunio che impedisca totalmente e di fatto per un determinato periodo di
pagamento dell'indennità per l'inabilità temporanea, fermo restando il disposto dell'art. 72.
inabilità fino alla misura massima dell'indennità per inabilità temporanea assoluta.
della cessazione dell'indennità per inabilità temporanea e se siano o no prevedibili conseguenze di carattere permanente indennizzabili ai sensi del
Le rendite per inabilità permanente e per morte e le misure delle indennità da inabilità temporanea restano fissate, per il triennio dal 1° luglio
temporanea assoluta.
lavoro, l'indennità giornaliera per inabilità temporanea spettantegli a termine di legge, secondo le istruzioni date dallo stesso Istituto assicuratore.
permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.
Ove non sia diversamente disposto nel presente titolo, si applicano alle indennità per inabilità temporanea e a quelle in rendita, nonché ai relativi
all'indennità per inabilità temporanea e la riduzione della rendita a quella misura presunta alla quale sarebbe stata ridotta se l'assicurato si fosse
derivata la morte o un'inabilità permanente il lavoro, assoluta o pariale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per
Per la liquidazione delle indennità per inabilità temporanea, quando non ricorra l'applicazione del successivo art. 118, la retribuzione da assumere
articoli 72 e 88, le cure mediche e chirurgiche necessarie per tutta la durata dell'inabilità temporanea ed anche dopo la guarigione clinica, in quanto
il ventesimo giorno da quelli) dell'infortunio, sia pagata all'infortunato l'indennità per inabilità temporanea.
Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti: 1) un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea; 2) una rendita per l'inabilità permanente
Agli effetti della determinazione della misura, dell'indennità per inabilità temporanea, della rendita e per inabilità permanente e della rendita ai
Ai fini del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali previsti nel presente
garantire e depositare presso detto ufficio acconti sull'indennità per inabilità temporanea per il periodo che l'ufficio stesso crederà di stabilire.
Nel caso di morte di un infortunato avvenuta durante il periodo di corresponsione dell'indennità per inabilità temporanea o di pagamento della
premi e dei contributi, sia per il calcolo delle indennità per inabilità temporanea assoluta e per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente
L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, che comporti l'astensione dal lavoro per
inabilità temporanea.
La prima revisione può essere richiesta o disposta dopo che siano trascorsi sei mesi dalla data di cessazione del periodo di inabilità temporanea
, è corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, una rendita di inabilità, sulla base
dell'indennità per inabilità temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti e da malattie professionali manifestatesi nell'esercizio precedente e
denaro, commisurate alla retribuzione, sono così determinate: a) l'indennità per inabilità temporanea assoluta è ragguagliata alla retribuzione effettiva
non concordi sulla data di cessazione della indennità per inabilità temporanea o sull'inesistenza di inabilità permanente, o non accetti la liquidazione
giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, una rendita d'inabilità rapportata al grado dell'inabilità stessa