L'obbligo suddetto sussiste anche nei casi in cui la guarigione avvenga entro il periodo di carenza.
articoli 72 e 88, le cure mediche e chirurgiche necessarie per tutta la durata dell'inabilità temporanea ed anche dopo la guarigione clinica, in quanto
guarigione, per complicazioni, peggioramento o postumi e deve inviare, altresì, il certificato che attesti la fine della malattia, fornendo tutte le