L'accertamento dei crediti di cui all'art. 34 si esegue sulla base delle scritture contabili dell'Istituto assicuratore, il quale li scrive in
Il pretore, qualora lo ritenga necessario ovvero ne sia richiesto dall'Istituto assicuratore o dall'infortunato o dai suoi superstiti, esegue
chiamati dal pretore, che esegue l'inchiesta, nell'interesse di questa.
Il libro di paga e quello di matricola debbono essere presentati nel luogo in cui si esegue il lavoro, ad ogni richiesta, agli incaricati
documenti originali, unitamente al registro di cui all'art. 160, nel luogo in cui si esegue il lavoro per in periodo di almeno sette anni, nonché a