Quando per l'infortunio precedente sia erogato un assegno continuativo mensile, ai sensi dell'art. 124, l'importo della rendita, determinato come nel
del relativo assegno giornaliero, la rendita di passaggio decorre dal giorno successivo alla data di cessazione dell'assegno medesimo.
; 3) un assegno per l'assistenza personale continuativa; 4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte; 5) le cure
Restano assorbiti i miglioramenti derivanti dalla legge 18 aprile 1950, n. 243, ed ogni altro assegno o indennità a qualsiasi titolo corrisposti.
Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto, un assegno alla vedova o al vedovo ancorché abile al lavoro, fermo peraltro il
Le modalità per l'erogazione di tale assegno sono deliberate dall'Associazione di cui sopra ed approvate dal Ministro per il lavoro e la previdenza
Quando per i motivi sopraindicati l'assicurato sia ricoverato in un istituto di cura, egli ha diritto ad un assegno giornaliero corrispondente alla
Gli assegni di cui al precedente comma sostituiscono e assorbono fino a concorrenza dei loro importi ogni altro assegno mensile corrisposto anche
Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l'assegno di cui ai comuni precedenti non può essere comunque inferiore ad una
Gli assegni di cui al precedente comma sostituiscono e assorbono fino a concorrenza dei loro importi ogni altro assegno mensile corrisposto, anche
Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno può essere corrisposto ad altre persone della famiglia del defunto, che dimostrino di aver
gli corrisponde, durante il periodo di astensione, un assegno giornaliero nella misura corrispondente all'indennità di infortunio per inabilità
rendita è integrata, secondo le disposizioni dell'art. 76, da un assegno mensile di lire trentamila per tutta la durata di detta assistenza.
L'importo dell'assegno è di: a) lire duecentocinquantamila in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli aventi i requisiti di cui al n. 2 del
assistenza personale continuativa, la rendita è integrata da un assegno mensile di lire trentacinquemila per tutta la durata di detta assistenza. Non si fa
autorizzata a concedere, ove sussistano condizioni di accertato bisogno, un assegno mensile di incollocabilità non superiore a lire quindicimila, per
Oltre alla rendita di cui all'art. 231 è corrisposto ai superstiti aventi diritto, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 85, un assegno, una
personale continuativa, a norma dell'art. 76, lire venticinquemila più lire trentacinquemila quale assegno per detta assistenza personale continuativa.
indispensabile un'assistenza personale continuativa a norma dell'art. 218, lire diciottomila più lire trentamila quale assegno per detta assistenza