Art. 85.
Nel caso in cui l'infortunio abbia causato la morte, i superstiti ai sensi dell'art. 85 debbono presentare all'istituto assicuratore gli atti e i
Nessuna riduzione, però, può essere disposta ove l'assicurato abbia il coniuge o solo i figli nelle condizioni di cui all'art. 85 o abbia a proprio
Agli effetti dell'art. 85, la vivenza a carico è provata quando risulti che gli ascendenti si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti
Agli effetti dell'art. 85, secondo comma del n. 1, l'attitudine al lavoro si considera in ogni caso ridotta permanentemente a meno di un terzo quando
riguarda il coniuge, debbono ricorrere le condizioni di cui al secondo e terzo comma del n. 1 dell'art. 85.
Se l'infortunato ha moglie e figli, solo moglie o solo figli aventi requisiti di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 85 la rendita è aumentata di un
rendita nella misura e nei modi stabiliti nell'art. 85 deve essere proposta dai superstiti, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data della
. 85 e debbono, altresì, rilasciare gratuitamente i certificati di esistenza in vita, gli stati di famiglia e gli atti di nascita ad essi richiesti
dell'equipaggio, gli aventi diritto di cui all'art. 85 possono ottenere la liquidazione della indennità assicurata per il caso di morte.
meritevoli di aiuto, i parenti di infortunati morti sul lavoro, non previsti dall'art. 85, già viventi a carico degli infortunati stessi.
Oltre alla rendita di cui all'art. 231 è corrisposto ai superstiti aventi diritto, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 85, un assegno, una