Art. 238.
all'istituto assicuratore, entro dieci giorni dalla data della prima visita medica, con le modalità previste dall'art. 238, quando la malattia possa, a suo
del primo certificato, non lo spedisca nei termini previsti dal quarto comma, dell'art. 238, oppure che, nel caso previsto dall'articolo 239, non ne