Art. 162.
rilasciare entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza medesima copia della scheda di cui al primo comma dell'art. 162.
alle parti, restituendo ad esse i documenti esibiti dopo aver annotato le conclusioni del collegio. Nulla scheda di cui al primo comma dell'art. 162.
all'art. 162. L'attestazione è conservata dal datore di lavoro stesso ai fini della vigilanza.
primo comma dell'articolo 162 e tutti gli altri documenti e dati relativi agli accertamenti stessi.