Riguardo all'azione giudiziaria si osservano le disposizioni dei commi quinto e sesto dell'art. 16.
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Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l'indennità d'infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita liquidata, calcolato in
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I compensi spettanti ai componenti del collegio di cui al sesto comma dell'art. 157 sono stabiliti nella misura prevista dalle disposizioni relative
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