Riguardo all'azione giudiziaria si osservano le disposizioni dei commi quinto e sesto dell'art. 16.
diritto
Per il procedimento avanti il Ministero si osservano, in quanto applicabili, le modalità stabilite per i ricorsi di prima istanza.
diritto
Per il procedimento avanti l'autorità giudiziaria si osservano, anche per la competenza, le norme di cui agli articoli 459 - 466 del Codice di
diritto