A decorrere dal 1° luglio 1965 si applica la tabella delle aliquote percentuali di retribuzione di cui all'allegato n. 7.
diritto
A decorrere dal 1° luglio 1965, per il calcolo delle rendite per inabilità permanente si applica la tabella delle aliquote di retribuzione allegato n
diritto
A decorrere dal 1° luglio 1965 le rendite di cui al comma precedente, in corso di godimento a tale data, sono ragguagliate al cento per cento della
diritto
Quando la durata dell'inabilità si prolunghi oltre i novanta giorni, anche non continuativi, le predette misure sono elevate, a decorrere dal
diritto
versare il premio risultante dagli accertamenti compiuti dall'Istituto assicuratore, a decorrere dall'inizio dei lavori.
diritto
giornaliera è elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al settantacinque per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni
diritto
A decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale e fino a quando dura
diritto
, ragguagliata all'ottanta per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 110 a 120. A decorrere dal 1° luglio 1965 la rendita
diritto