Gli assegni di cui alle lettere b) e c) sono aumentati, rispettivamente, di lire trentottomila e cinquantamila per ogni figlio avente diritto, fino
diritto
Gli assegni di cui alle lettere a), 5) e c) sono aumentati di lire cinquantamila per ogni ascendente, sino al massimo di due, vivente a carico del
diritto
lire cinquantamila se non a carico del defunto.
diritto