all'articolo 127, le donazioni ed elargizioni disposte a loro favore sono esenti dalle imposte di bollo, registro e ipotecarie.
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Fermo restando il disposto dell'art. 198, per gli atti dei procedimenti ivi indicati, sono esenti dalle imposte di bollo e registro e di
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Sono anche esenti dalle imposte di bollo e registro e dalle imposte sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi gli atti concernenti le
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Sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni diritto e tassa giudiziaria tutti gli atti del procedimento, i provvedimenti di qualunque
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