Qualora il collegio arbitrale medico riconosca ingiustificato il rifiuto, l'istituto assicuratore può disporre la riduzione della rendita di
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arbitrale costituito con le modalità stabilite dall'art. 87; il collegio determina la misura della riduzione della rendita.
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I compensi ai sanitari componenti il collegio arbitrale di cui agli articoli 87, 88 e 89 sono liquidati dal presidente del Tribunale nelle misure
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dell'attitudine al lavoro; qualora sorga contestazione circa l'operabilità, la decisione è rimessa ad un collegio arbitrale costituito in conformità
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arbitrale previsto dall'articolo 87, è ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
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arbitrale costituito in conformità dello stesso art. 87 e con le modalità stabilite in detto articolo.
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arbitrale composto di un medico designato dall'istituto assicuratore, di un medico designato dall'infortunato o dall'ente di patrocinio che lo rappresenta o
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