A decorrere dal 1° luglio 1965 si applica la tabella delle aliquote percentuali di retribuzione di cui all'allegato n. 7.
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A decorrere dal 1° luglio 1965, per il calcolo delle rendite per inabilità permanente si applica la tabella delle aliquote di retribuzione allegato n
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Dalla data del 1° luglio 1965 sono riliquidate tutte le rendite in godimento in base alle nuove aliquote di retribuzione di cui al precedente comma.
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I fondi introitati con l'applicazione dell'addizionale suddetta sono esenti da ogni prelevamento di aliquote per contribuzione, a favore di Enti
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Dalla data del 1° luglio 1965 sono riliquidate tutte le rendite in corso di godimento in base alle nuove aliquote di retribuzione di cui al comma
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lavoratori di età non superiore a sedici anni, e delle aliquote percentuali stabilite nella tabella allegato n. 6.
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sulla base delle seguenti aliquote della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120: 1) per inabilità di grado
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