Art. 51.
diritto
prestiti ai sensi dell'art. 37 del regio decreto 31 gennaio 1904, n. 51,ed amministrato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
diritto
Sono ammessi alle prestazioni della speciale gestione coloro che, essendo assicurati in base al regio decreto 31 gennaio 1904, n. 51, al regio
diritto
a titolo di penale, giusta gli articoli 50 e 51, riferentisi all'anno in corso e ai due antecedenti, salva in ogni caso la disposizione del comma
diritto
regio decreto 31 gennaio 1904, n. 51, la rendita a seguito del nuovo infortunio è liquidata in base all'inabilità complessiva secondo le disposizioni
diritto
legge 31 gennaio 1904, n. 51, e del regio decreto 13 maggio 1929, n. 928, sono concessi i seguenti assegni continuativi mensili: con grado di inabilità
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