Art. 205.
diritto
Alle persone di cui all'art. 205 del presente decreto, addette a macchine mosse da agente inanimato ovvero non direttamente dalla persona che ne usa
diritto
Le misure necessarie per prevenire gli infortuni e le malattie professionali delle persone previste dall'articolo 205 debbono essere adottate dagli
diritto
Dette prestazioni spettano, altresì, alle persone previste all'art. 205 che, nelle condizioni di cui ai numeri di cui ai numeri 1) e 2) dell'art. 4
diritto
lettere a) e o) dell'art. 205, nelle misure seguenti: per i lavoratori di età superiore a sedici anni, lire settecento; per i lavoratori di età non
diritto
stesso. Il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al lavoratore infortunato, compreso fra le persone previste alle lettere a) e o) dell'art. 205
diritto