Art. 160.
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I rilievi clinici e radiologici eseguiti ai sensi dell'articolo 160 sono riportati dal medico sul di una scheda personale conforme al modello A
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articoli 160 e seguenti.
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documenti originali, unitamente al registro di cui all'art. 160, nel luogo in cui si esegue il lavoro per in periodo di almeno sette anni, nonché a
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