Art. 116.
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Resta in ogni caso fermo il disposto del terzo comma dell'art. 116.
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Le rendite liquidate sulle retribuzioni convenzionali previste dal presente articolo sono riliquidate ogni triennio a norma dell'art. 116 sulla base
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degli articoli da 116 a 120.
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come base è uguale alla retribuzione giornaliera che si ottiene col procedimento di cui al secondo comma dell'art. 116, calcolando, però, il guadagno
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giornaliera nella misura del sessanta per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120.
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meno tra la retribuzione giornaliera, determinata ai sensi dell'art. 116, comma secondo, percepita nei trenta giorni precedenti l'abbandono della
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superstiti la retribuzione da prendersi per base è accertata a norma degli articoli da 116 a 120 del presente decreto e dello art. 29 o, per la
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Ferme le altre disposizioni dell'art. 116, la, retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente o
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come base della liquidazione delle indennità, fermo rimandendo il disposto dei terzo comma dell'art. 116.
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minimo di retribuzione annua ai sensi del terzo comma dell'art. 116, applicabile al momento della liquidazione di tale somma.
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sulla base delle seguenti aliquote della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120: 1) per inabilità di grado
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