Le spese relative alla prima elezione sono a carico dello Stato.
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Con legge della Repubblica saranno emanate, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, le norme per la elezione e la
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Il Consiglio regionale procede, come primo suo atto, alla costituzione dell'Ufficio di presidenza, con la elezione del Presidente, di due
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resta in carica, per l'amministrazione ordinaria, fino alla elezione della nuova.
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Con le norme da emanarsi nei modi previsti dallo articolo 65 ed entro il termine di quattro mesi dalla prima elezione del Consiglio regionale, sarà
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