(Pesi massimi)
Chiunque supera i limiti massimi di velocità di non oltre 5 km è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Le disposizioni sulla sagoma limite e sui pesi massimi previste dagli articoli 32 e 33 si applicano ai filoveicoli che entrano in circolazione dopo
Chiunque supera i limiti massimi di velocità di oltre 5 km è punito con l'arresto fino a due mesi o con la ammenda da lire diecimila a lire
stabilire limiti minimi e massimi di velocità. Il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di modificare le disposizioni adottate in materia dagli enti
La competenza per le materie disciplinate dagli articoli 32 (sagoma limite), 33 (pesi massimi), 69 (limiti di sagoma e di peso delle macchine
comportamento, anche se siano intervenute cause di estinzione dei relativi reati: a) obbligo di osservare i limiti massimi di velocità, salvo i casi punibili
eccezione degli articoli 22 (veicoli a braccia e a trazione animale) 23 (velocipedi) 32 (sagoma limite) 33 (pesi massimi) e 34 (traino di veicoli); nel titolo