Sono eccettuati dalla disposizione del precedente comma le macchine operatrici, le macchine agricole, i carrelli e i veicoli a trazione animale
Il regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, rimane abrogato, tranne che nel titolo I (eccettuati l'art. 1 n. 7, 8 e 9 e l'art. 2, secondo comma) e