I rimorchi e i carrelli-appendice durante la circolazione debbono portare un duplicato della targa del veicolo dal quale sono trainati.
Qualora, dopo quindici giorni dalla denuncia, la targa di riconoscimento o il suo duplicato non siano stati ritrovati, si fa luogo a nuova
carrelli-appendice debbono essere muniti del duplicato della targa di riconoscimento del veicolo dal quale sono trainati.
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della targa di riconoscimento o del suo duplicato per rimorchio o carrello-appendice
L'intestatario del documento di circolazione, che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della targa di riconoscimento o del suo duplicato