Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nel precedente comma, sono considerati motoveicoli.
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Detti veicoli, qualora superino i pesi indicati nel precedente comma, sono considerati autoveicoli o motoveicoli, trattori stradali o rimorchi.
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I veicoli, di cui all'art. 24, che superino le caratteristiche ivi indicate, in circolazione alla data di entrata in vigore del regolamento, ovvero
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I filoveicoli e gli autoveicoli che da soli o con rimorchio superino la lunghezza di 10 metri debbono essere muniti di un dispositivo atto ad
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I rimorchi di peso complessivo a pieno carico superiore a 750 chilogrammi e quelli che, pur non eccedendo detto peso, superino la metà del peso a
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I veicoli di cui all'art. 25, che superino le caratteristiche indicate nell'ultimo comma dello stesso articolo, in circolazione alla data del 1
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Gli autoveicoli e i rimorchi che superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dagli articoli 32 e 33, in circolazione alla data del 1° luglio 1959
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veicoli che, per speciali esigenze, superino le dimensioni o i pesi stabiliti negli articoli 32 e 33.
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