Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle targhe indicate negli articoli 66, comma sesto, e 67, comma secondo.
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Le disposizioni dei commi quinto e sesto si applicano anche alle insegne e alle sorgenti luminose, sostituito al titolare della autorizzazione il
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Nei casi previsti dai commi sesto e settimo, il cancelliere presso l'autorità giudiziaria che ha emesso i relativi provvedimenti ne dà notizia al
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Chiunque viola le disposizioni dei commi primo, terzo, quinto e sesto, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire venticinquemila
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meno le condizioni per il rilascio previste dagli articoli 58, comma sesto, e 63.
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