(Sagoma limite)
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(Limiti di sagoma e di peso delle macchine agricole)
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Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma del veicolo e non debbono strisciare sul terreno.
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La competenza per le materie disciplinate dagli articoli 32 (sagoma limite), 33 (pesi massimi), 69 (limiti di sagoma e di peso delle macchine
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Chiunque circola con un veicolo che supera i limiti di sagoma stabiliti dal presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire
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Chiunque circola su strada con una macchina agricola che supera i limiti di sagoma stabiliti è punito con l'ammenda da lire venticinquemila a lire
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Ogni veicolo, compreso il suo carico, deve potersi inscrivere in una sagoma di metri 2,50 di larghezza e di metri quattro di altezza dal piano
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Le macchine agricole che per necessità funzionali hanno limiti di sagoma o di peso, eccedenti quelli stabiliti debbono essere munite, per circolare
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Le disposizioni sulla sagoma limite e sui pesi massimi previste dagli articoli 32 e 33 si applicano ai filoveicoli che entrano in circolazione dopo
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Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che circolano su strada si applicano per la sagoma limite le norme stabilite dall'art. 32
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Gli autoveicoli e i rimorchi che superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dagli articoli 32 e 33, in circolazione alla data del 1° luglio 1959
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funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie; ad esse si applicano i limiti di sagoma e di peso di cui all'ultimo comma dell'art. 25; 2) trainate: a
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Quando il carico, sempre negli eccezionali casi richiesti dalle dimensioni della merce trasportata, sporga oltre la sagoma propria del veicolo sempre
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occultino con la loro sagoma le luci posteriori di posizione della macchina agricola trainante.
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eccezione degli articoli 22 (veicoli a braccia e a trazione animale) 23 (velocipedi) 32 (sagoma limite) 33 (pesi massimi) e 34 (traino di veicoli); nel titolo
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