(Provento delle oblazioni e delle condanne)
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Il provento delle oblazioni e delle condanne a pene pecuniarie è devoluto per intero allo Stato se trattasi di contravvenzioni da chiunque accertate
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agenti di cui all'art. 137. Le Provincie ed i Comuni determinano ogni anno, con deliberazione dei rispettivi Consigli, quale parte del provento
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