(Pesi massimi)
diritto
Detti veicoli, qualora superino i pesi indicati nel precedente comma, sono considerati autoveicoli o motoveicoli, trattori stradali o rimorchi.
diritto
Le disposizioni sulla sagoma limite e sui pesi massimi previste dagli articoli 32 e 33 si applicano ai filoveicoli che entrano in circolazione dopo
diritto
La competenza per le materie disciplinate dagli articoli 32 (sagoma limite), 33 (pesi massimi), 69 (limiti di sagoma e di peso delle macchine
diritto
veicoli che, per speciali esigenze, superino le dimensioni o i pesi stabiliti negli articoli 32 e 33.
diritto
eccezione degli articoli 22 (veicoli a braccia e a trazione animale) 23 (velocipedi) 32 (sagoma limite) 33 (pesi massimi) e 34 (traino di veicoli); nel titolo
diritto