I rimorchi e i carrelli-appendice durante la circolazione debbono portare un duplicato della targa del veicolo dal quale sono trainati.
diritto
I carrelli-appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainati da autoveicoli, si considerano parti
diritto
carrelli-appendice debbono essere muniti del duplicato della targa di riconoscimento del veicolo dal quale sono trainati.
diritto
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della targa di riconoscimento o del suo duplicato per rimorchio o carrello-appendice
diritto
per rimorchio o carrello-appendice o della targa per veicoli in circolazione di prova omette di farne denuncia nel termine stabilito, è punito con
diritto
combustione dei veicoli con motore Diesel, ovvero alle caratteristiche dei carrelli-appendice e dei rimorchi agricoli di peso complessivo a pieno carico
diritto
illuminazione; i dispositivi di segnalazione visiva dei carrelli-appendice; gli autoveicoli e i filoveicoli che debbono essere muniti dei dispositivi laterali
diritto