Art. 121.
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Chiunque circola con un veicolo che supera, salvo quanto disposto all'art. 121, i limiti di peso stabiliti dal presente articolo è punito con
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agricole), 121 (trasporto di cose sui veicoli a motore e sui rimorchi), 122 (trasporto di persone e di oggetti sugli autoveicoli, sui motoveicoli e sui
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rimorchi); 112 (limitazione dei rumori); 113 (uso di dispositivi di segnalazione acustica); 121 (trasporto di cose sui veicoli a motore e sui rimorchi); 122
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