Il regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, rimane abrogato, tranne che nel titolo I (eccettuati l'art. 1 n. 7, 8 e 9 e l'art. 2, secondo comma) e negli articoli 105 e 113. L'art. 108 di detto decreto rimane in vigore, salva la nuova disposizione per la patente di guida ad uso privato per motoveicoli della categoria A, i cui diritti e spese sono complessivamente fissati in lire centocinquanta. Inoltre per le violazioni delle disposizioni ora citate che restano in vigore continuano ad applicarsi le norme sulle sanzioni penali e sulla relativa procedura stabilite nello stesso regio decreto.