Imputazione dei pagamenti
L'esattore non può rifiutare pagamenti in acconto, anche per rate di imposta non ancora scadute.
Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, le società e gli enti che effettuano riscossioni e pagamenti per conto di categorie di interessati
, devono essere specificati, per ciascun percipiente, l'ammontare e la causale dei pagamenti fatti e delle somme trattenute.
compartecipazioni agli incassi, di commissioni, di premi e simili sempre che si tratti di pagamenti non soggetti alle disposizioni dell'art. 128.
altri pagamenti a qualsiasi titolo effettuati ai singoli prestatori di lavoro, sui quali non è stata effettuata la ritenuta; c) l'ammontare complessivo