Espropriazione mobiliare
Estensione dell'espropriazione
Espropriazione forzata
§ 3. - Espropriazione immobiliare
Espropriazione di navi ed aeromobili
Il procedimento di espropriazione forzata, salvo il disposto degli articoli seguenti, è disciplinato dalle norme del codice civile e del codice di
Rapporti dell'espropriazione esattoriale con le procedure concorsuali
Le norme di questo paragrafo si applicano, in quanto compatibili, anche per l'espropriazione di navi ed aeromobili.
L'esattore può procedere alla espropriazione anche quando il debitore sia dichiarato fallito ovvero sia sottoposto a liquidazione coatta
dell'espropriazione presso il debitore ancorché i fondi stessi siano affittati.
Per la riscossione delle imposte non pagate nei modi e nei termini stabiliti l'esattore procede alla espropriazione forzata in virtù del ruolo
L'esattore che intende iniziare l'espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso deve previamente notificargli un avviso contenente
Qualora sui beni del debitore sia stato già iniziato altro procedimento di espropriazione l'esattore può dichiarare al giudice dell'esecuzione di
Il procedimento di espropriazione si estingue qualora il debitore o un terzo, in qualsiasi momento anteriore alla vendita, paghi all'ufficiale
Per la riscossione delle imposte sul reddito dominicale dei terreni, sul reddito agrario e sul reddito dei fabbricati l'espropriazione deve avere per
Gli atti del procedimento di espropriazione presso il debitore, compresa la prova degli adempimenti prescritti dall'art. 498 del codice di procedura
Il divieto stabilito nel comma precedente non si applica quando l'esattore sia un'azienda o istituto di credito che proceda all'espropriazione di
credito i beni assoggettati all'espropriazione e i frutti di essi.