Le notificazioni in comuni non compresi nella circoscrizione esattoriale sono eseguite mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero
provvisorio secondo le disposizioni del primo comma, è ridotto: a) per l'anno 1960, di una cifra pari alle ritenute d'acconto eseguite, ai sensi dell'art. 18
L'ammontare delle ritenute eseguite, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e dell'art. 2 della legge 21 maggio 1952, n. 477
ritenuta, attestante l'ammontare delle somme corrisposte e l'ammontare delle ritenute su di esse eseguite, distintamente per ciascuna delle imposte alle
cifra pari alla metà delle ritenute d'acconto eseguite, ai sensi del terzo comma dell'art. 2 della legge 21 maggio 1952, n. 477, modificato dall'art. 31
commi precedenti sono ridotte di una cifra pari alla metà delle ritenute d'acconto eseguite ai sensi dell'art. 18 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e