Disposizioni comuni
Disposizioni varie
Disposizioni comuni
Disposizioni comuni
Disposizioni generali
Disposizioni varie
Disposizioni finali e transitorie
Le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, continuano ad esplicare i loro effetti nei riguardi dei contribuenti
Inosservanza di richieste e disposizioni dell'ufficio delle imposte
Si applicano le disposizioni degli articoli 272 e 273.
Alle scritture indicate dal primo comma, lettera d), e dal secondo comma dell'articolo precedente 43 si applicano le disposizioni degli articoli 2215
Si applicano le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'articolo precedente.
Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 38.
Per il computo dei termini si applicano le disposizioni dell'articolo 2963 del codice civile.
Le disposizioni dell'art. 128 valgono anche per l'applicazione dei tributi locali dovuti dai percipienti.
Il contribuente può ricorrere contro l'accertamento a norma delle disposizioni relative al contenzioso tributario.
Nei confronti delle società ed associazioni estere operanti in Italia le disposizioni dei commi precedenti si applicano con riferimento agli elementi
Le disposizioni di questo titolo si applicano alle imposte dirette regolate dal presente testo unico.
Le disposizioni relative alle singole imposte indicano i fatti e le situazioni che costituiscono il presupposto dell'obbligazione tributaria.
Agli effetti dell'applicazione delle imposte ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato, giusta le disposizioni seguenti.
La dichiarazione non sottoscritta dalle persone indicate nei commi secondo e terzo è valida, salve le disposizioni dell'art. 120.
L'Intendente di finanza, previo accertamento della conformità del ruolo alle disposizioni di questo Capo, vi appone il visto di esecutorietà.
Le disposizioni degli articoli 43 e 44 debbono essere osservate anche dai soggetti che si avvalgono della facoltà prevista dall'art. 104.
L'imposta sui redditi delle categorie B e C/1 si applica sulla base del reddito netto determinato secondo le disposizioni del Capo III.
Il rinvio fatto da altre leggi a disposizioni abrogate ai sensi del comma precedente si intende riferito alle corrispondenti norme del testo unico.
Nei ruoli suppletivi di seconda serie formati nel dicembre 1959 ai sensi delle vigenti disposizioni, si procede: a) alle iscrizioni dell'imposta sul
La minore valutazione in confronto al costo fatta in un esercizio in conformità alle disposizioni dei commi precedenti può venire mantenuta dal
Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a
In deroga alle disposizioni dell'art. 9, l'Intendenza di finanza ha facoltà di stabilire, con provvedimento motivato, il domicilio fiscale nel comune
In deroga alle disposizioni dell'articolo precedente, l'Amministrazione ha facoltà di determinare il reddito in base alla situazione economica
Restano ferme le disposizioni di leggi speciali che prevedono riduzioni o esenzioni da imposte regolate nel presente testo unico ovvero regimi
Le disposizioni del presente testo unico si osservano, in quanto applicabili, per l'applicazione dei profitti eccezionali di contingenza nei casi
Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dell'imposta, anche a titolo di acconto, in luogo di altri, per fatti o situazioni a
previsto dalla lettera b) dell'art. 83 e riscosse secondo le disposizioni del Capo II.
Le disposizioni contenute negli articoli da 4 a 10 del regio decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1661, cessano di avere effetto per le retribuzioni
disposizioni di legge o di contratto collettivo, ancorché commisurati alle retribuzioni.
Restano ferme le disposizioni del regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, e successive
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai redditi delle società non costituite in forma di società per azioni, in accomandita per
nell'avviso di accertamento le ragioni per le quali ha ritenuto applicabili le disposizioni stesse.
Le disposizioni di questa Sezione si applicano, in aggiunta a quelle delle Sezioni precedenti, per la determinazione del reddito netto dei soggetti
Le disposizioni dell'art. 169 si applicano anche nei casi in cui è stabilito per legge speciale il versamento diretto in tesoreria delle ritenute
Nei riguardi delle imprese private di assicurazione e riassicurazione restano ferme le disposizioni dell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 792
obbligato alla ritenuta nel ruolo speciale previsto dalla lettera c) dell'art. 183 e riscosse secondo le disposizioni del Capo II.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche nel caso di mancato pagamento, in unica soluzione, delle imposte sui redditi di lavoro
Chiunque esercita funzioni di assistenza o di rappresentanza in materia tributaria in violazione delle disposizioni dell'art. 13 è punito con la
I soggetti indicati nel comma precedente debbono osservarne le disposizioni anche quando, in relazione ad attività svolte in Italia nel loro
Chi, fuori dei casi previsti dai commi precedenti, non ottempera alle richieste fatte o alle disposizioni date dagli uffici delle imposte
Scadenza del termine di cui alla XI delle « Disposizioni transitorie e finali » della Costituzione.
Il termine di cui alla XI delle « Disposizioni transitorie e finali » della Costituzione scadrà il 31 dicembre 1963.
Disposizioni finali