Ai fini delle norme contenute nei precedenti articoli valgono, per ciascun periodo d'imposta, esclusivamente le risultanze del catasto dei terreni al
Tuttavia la notificazione di atti di imposizione al soggetto iscritto in catasto è inefficace nei confronti dell'effettivo titolare del diritto reale
Le variazioni del reddito imponibile regolate dall'art. 56 hanno effetto dall'anno successivo a quello in cui sono state introdotte in catasto.
Tuttavia la notificazione di atti di imposizione al soggetto iscritto in catasto è inefficace nei confronti dell'effettivo possessore del fondo se
Ai fini delle norme contenute nei precedenti articoli valgono, per ciascun periodo d'imposta, esclusivamente le risultanze del catasto dei terreni al
Danno luogo a variazioni del reddito imponibile in diminuzione: a) la sostituzione della qualità di coltura allibrata in catasto con altra di minore
comma dell'art. 50; il regio decreto 24 agosto 1877, n. 4024, salvi l'art. 57 e le disposizioni riguardanti la conservazione del vigente catasto