Per le indennità di anzianità e di previdenza corrisposte una volta tanto in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro la quota esente è di lire
Il termine è ridotto ad un anno se il rapporto di impiego sia cessato per collocamento a riposo per limiti di età o per anzianità di servizio o se
Per le indennità di licenziamento, di anzianità, di previdenza e per ogni altra somma percepita una volta tanto in relazione ad un cessato rapporto