Nel caso di diminuzione della quantità, si considera che il realizzo sia avvenuto anzitutto per le materie prime e le merci acquistate nel momento
che non ne sono sede, presso gli uffici municipali ovvero acquistate presso le rivendite dei generi di monopolio. Il Ministro per le finanze stabilisce
approvato dalle società emittenti in confronto all'ultimo bilancio anteriore alla data in cui le azioni vennero acquistate o da deliberazioni adottate