La riduzione di aliquota, prevista dal secondo comma dell'art. 1 della legge 21 maggio 1952, n. 477, per i redditi di ricchezza mobile delle
cifra pari alla metà delle ritenute d'acconto eseguite, ai sensi del terzo comma dell'art. 2 della legge 21 maggio 1952, n. 477, modificato dall'art. 31
del terzo comma dell'art. 2 della legge 21 maggio 1952, n. 477, modificato dall'art. 31 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, sui redditi o sulle somme
della legge 5 gennaio 1956, n. 1 e dell'art. 2 della legge 21 maggio 1952, n. 477, modificato dall'art. 31 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, sulle
L'ammontare delle ritenute eseguite, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e dell'art. 2 della legge 21 maggio 1952, n. 477
testo unico 5 luglio 1951, n. 573; la legge 21 maggio 1952, n. 477; B) il testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, salvi gli articoli 48, 53 e 64 ed il terzo