Art. 128.
Le disposizioni dell'art. 128 valgono anche per l'applicazione dei tributi locali dovuti dai percipienti.
. 128, e del 2,40 per cento e dell'1,20 per cento nelle ipotesi contemplate dalla lettera b) dello stesso articolo 128.
I redditi tassabili in via di rivalsa o soggetti a ritenuta d'acconto ai sensi degli articoli 14, 127, 128 e 143 devono essere dichiarati anche dai
Nei casi previsti dall'art. 128 deve essere operata sui due terzi delle somme corrisposte a persone fisiche la ritenuta d'acconto per imposta
Per i redditi considerati dall'art. 128 e dal terzo comma dell'art. 143, corrisposti a stranieri od a cittadini italiani domiciliati all'estero
Nelle ipotesi contemplate dagli articoli 126, 127, 128 e 143 deve essere operata, oltre alle ritenute ivi previste, anche la ritenuta
Le somme trattenute a titolo di acconto dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta complementare ai sensi dell'art. 128 e del terzo comma
L'ammontare delle ritenute d'acconto operate ai sensi degli articoli 128 e 143 è dedotto dall'ammontare delle imposte alle quali si riferiscono
dell'art. 176, è dedotto un ammontare pari alle ritenute d'acconto operate ai sensi degli articoli 128 e 143 sulle somme che hanno concorso a formare gli
compartecipazioni agli incassi, di commissioni, di premi e simili sempre che si tratti di pagamenti non soggetti alle disposizioni dell'art. 128.
complementare in conformità all'art. 128 e al terzo comma dell'art. 143, non versate in tesoreria ai sensi del primo comma dell'art. 169, per le maggiori somme