L'accertamento, ancorché sia intervenuta l'adesione del contribuente, può essere integrato o modificato in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi
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cifra pari alla metà delle ritenute d'acconto eseguite, ai sensi del terzo comma dell'art. 2 della legge 21 maggio 1952, n. 477, modificato dall'art. 31
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del terzo comma dell'art. 2 della legge 21 maggio 1952, n. 477, modificato dall'art. 31 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, sui redditi o sulle somme
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della legge 5 gennaio 1956, n. 1 e dell'art. 2 della legge 21 maggio 1952, n. 477, modificato dall'art. 31 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, sulle
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, modificato dall'articolo 31 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, sulle somme percepite dai contribuenti nel 1958 e la metà dell'ammontare di quelle eseguite
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